La certificazione energetica per gli immobili è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, grazie alle informazioni fornite ai proprietari e utilizzatori, dei suoi consumi energetici richiesti per mantenere un determinato clima interno.

Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato, chiamato gergalmente “certificatore energetico”, che tiene conto della caratteristiche architettoniche dell’edificio, dei prospetti, della zona climatica, dell’affaccio delle singole facciate, del tipo di riscaldamento e di tutto ciò che può influire sui consumi energetici. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il cui art. 35, comma 2-bis, ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del D. Lgs. n. 192/2005, i quali prevedevano, a pena di nullità del contratto, l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica agli atti traslativi a titolo oneroso, nonché l’obbligo di consegna e/o messa a disposizione dello stesso a favore del conduttore.* DPR 59/09, in vigore dal 25/06/09

Classe A4
Classe A3
Classe A2
Classe A1
Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F
Classe G

Attestato di Prestazione Energetica

L’attestato di prestazione energetica (APE) è un documento ufficiale, valido 10 anni, la sua utilità al momento ha quattro scopi principali:

  • per il rogito: L’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.
  • per i contratti d’affitto: Dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.
  • per l’accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.
  • per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.

L’attestato di prestazione energetica non è obbligatorio nei seguenti casi:

  • immobili destinati a luoghi di culto;
  • edifici “secondari” come legnaie, portici, piscine, gazebi ecc. e quelli rustici, ovvero senza infissi, rifiniture e impiantistica;
  • fabbricati non abitativi (garage, cantine, depositi, ecc.);
  • fabbricati agricoli non residenziali e privi di riscaldamento;
  • fabbricati isolati con una superficie utile minore di 50 m²;
  • fabbricati industriali e artigianali particolari riscaldati per esigenze particolari – come le serre – oppure climatizzati tramite la combustione di residui del processo produttivo non utilizzabili in altro modo.
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